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Modello 730 Quadro B - Redditi dei fabbricati (prima parte)

Gran parte del carattere di ogni uomo può essere letto nella sua casa
(J. Ruskin)


Buon lunedì e bentornati nel mio blog!
Oggi inizieremo una mini-serie di due puntate sul quadro B del modello 730, quello riguardante i redditi dei fabbricati.
In questa prima puntata parleremo degli immobili di proprietà in cui il contribuente risiede, mentre mercoledì affronteremo il tema degli immobili dati in locazione.

Una doverosa premessa va fatta sull'abitazione principale: in generale, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze; pertanto, il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia, è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.
Diversamente, non sono dovute l'Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è stata pagata l'Irpef nell'anno 2017 (es.: le abitazioni di lusso); in questo caso, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione.


Chi deve compilare questo quadro?
  • I proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita,
  • I titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.
  • I possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali.
  • I soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

Quali fabbricati non vanno dichiarati?
  • Le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli, poiché il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. Le unità immobiliari che, sulla base della normativa vigente, non hanno i requisiti per essere considerate rurali, devono essere dichiarate utilizzando la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive (e vanno quindi dichiarate) le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso.
  • Le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione.
  • I fabbricati rurali destinati all'agriturismo.
  • Le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata.
  • Gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile.
  • Le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze.


Casi particolari
  • Redditi da proprietà condominiali
    • I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma, devono essere dichiarati dal condominio solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.
  • Soci di cooperative edilizie
    • I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato, con verbale di assegnazione della cooperativa. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in assegnazione uno degli alloggi riscattati, o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come l'Istituto Autonomo delle Case Popolari.
  • Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all'estero
    • I redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro D.
  • Immobili in comodato
    • Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario, ma dal proprietario.

Contattatemi, per qualsiasi ulteriore chiarimento!



Un caro saluto,


M.

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