Dimenticare come zappare la terra e curare il terreno,
significa dimenticare sé stessi
(M. Gandhi)
Bentrovati!
Oggi parleremo dei redditi derivanti dal possesso e/o utilizzo di terreni, le cui risultanze vanno inserite nel Quadro A del modello 730.
Il reddito derivante dal possesso di un terreno è rappresentato dal reddito dominicale e dal reddito agrario; tali valori possono essere reperiti attraverso una visura catastale sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola; diversamente, se l'attività agricola è esercitata da una persona terza, il reddito dominicale spetta sempre al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.
Chi deve utilizzare questo quadro?
- Chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato, per cui è prevista l'iscrizione in catasto, con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno.
- L'affittuario che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e l'associato, nei casi di conduzione associata; l'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.
- Il socio, il partecipante dell'impresa familiare o il titolare d'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare che conduce il fondo.
Quali redditi non vanno dichiarati?
- I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (costituiscono redditi diversi e vanno indicati nel rigo D4 del quadro D).
- I terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (es.: giardini, cortili, ecc.).
- I terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali, purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo di imposta.
Redditi di terreni e IMU
Nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre per il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, il reddito dei terreni non affittati sarà calcolato tenendo conto del solo reddito agrario; se il terreno affittato è esente Imu, sarà dovuta l'Irpef, mentre per i terreni affittati sono dovute entrambe le imposte.
Rivalutazione dei redditi dei terreni
Prima di indicare gli importi nel quadro A, il reddito dominicale risultante dalla visura catastale deve rivalutato dell'80%, mentre il reddito agrario del 70%; dopo questa prima rivalutazione, occorre effettuare un ulteriore aumento del 30%, che non si applica nel caso di terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. Per queste due ultime figure, negli anni 2017, 2018 e 2019 i redditi dominicali ed agrari non concorreranno alla formazione della base imponibile Irpef.
Infine, le rivalutazioni dell'80% e del 70% non si applicano nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli, a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto 40 anni.
Per ulteriori approfondimenti
Un caro saluto,
M.
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