Passa ai contenuti principali

Modello 730 Quadro B - Redditi dei fabbricati (seconda parte)

Affittasi coscienza pulita, mai usata
(Anonimo su Twitter)


Buongiorno a tutti!
Come anticipato nell'articolo di lunedì


oggi troverete la seconda e ultima puntata dedicata al quadro B del modello 730: i redditi derivanti dagli immobili dati in locazione.

Per le abitazioni di proprietà concesse in locazione, è possibile scegliere il regime di tassazione definito cedolare secca sugli affitti, che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.
L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo; di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.
Tale regime spetta esclusivamente al locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, locate per finalità abitative.
La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un'aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.
Dal 2014 è prevista un'aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato, sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini. Quest'aliquota si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato, stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (vale a dire il 28 marzo 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
Comunque, l'opzione per il regime di cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto e produce effetti per l'intera durata, salva la possibilità di revoca; in caso di proroga, se si vuole continuare ad utilizzare questa opzione, occorre comunicarlo all'Agenzia delle entrate.
L'opzione viene espressa nella dichiarazione dei redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi: in tal caso, l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

Per ulteriori chiarimenti, contattatemi!



Un caro saluto,


M.

Commenti

Post popolari in questo blog

Modello 730 Quadro E - interessi passivi su acquisto prima casa

Se pensi che a nessuno interessi che sei vivo, prova a saltare il pagamento di un paio di rate del mutuo (J. Belushi) Bentornati! Oggi ci soffermeremo sulla parte del quadro E dedicata alla detrazione degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2017 per i mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, a prescindere dalla scadenza della rata. Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente; pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare. In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari; in caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se...

FOCUS: detraibilità delle spese sportive per ragazzi

Dividi una gara in tre parti: corri la prima con la testa, la seconda con la tua personalità, la terza col cuore. (M. Fanelli) Ciao a tutti e bentornati nel blog! Oggi parliamo della detraibilità delle spese che vengono sostenute dai genitori per le attività sportive dei propri figli ... buona lettura! Attraverso la dichiarazione dei redditi, è possibile portare in detrazione il 19% delle spese sostenute per le attività sportive svolte dai ragazzi, di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, presso associazioni ed impianti sportivi. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34/E/2008 ha chiarito che il requisito dell'età ricorre anche se sussiste per una sola parte del periodo di imposta; conseguentemente, la detrazione spetta anche per tutto l'anno in cui il ragazzo compie i 5 oppure i 18 anni. L'importo massimo detraibile è pari a 210 euro per ciascun ragazzo . Le strutture sportive che danno diritto alla detrazione sono: assoc...

Modello 730 Quadro E - spese scolastiche

Lo scopo della scuola è quello di trasformare gli specchi in finestre (S. J. Harris) Bentornati nel blog! Oggi parleremo della detraibilità delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli! In linea generale, il legislatore ritiene che le spese sostenute ai fini dell'istruzione siano meritevoli di agevolazioni: per tale motivo, ogni ciclo scolastico (dall'asilo nido all'università), gode di un'agevolazione. Detraibilità spese scolastiche L'aliquota è sempre del 19%, ma cambia il tetto della base imponibile su cui applicarla: la detrazione per la frequenza ed il pagamento delle rette mensili dell'asilo nido, pubblico o privato, è del 19% fino ad un importo massimo di 632 euro a figlio la detrazione delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, è del 19% fino ad un massimo di 717 euro la detrazione sul canone di affitto per student...