Passa ai contenuti principali

Modello 730 Quadro E - spese scolastiche

Lo scopo della scuola è quello di trasformare gli specchi in finestre
(S. J. Harris)

Bentornati nel blog!
Oggi parleremo della detraibilità delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli!


In linea generale, il legislatore ritiene che le spese sostenute ai fini dell'istruzione siano meritevoli di agevolazioni: per tale motivo, ogni ciclo scolastico (dall'asilo nido all'università), gode di un'agevolazione.

Detraibilità spese scolastiche
L'aliquota è sempre del 19%, ma cambia il tetto della base imponibile su cui applicarla:
  • la detrazione per la frequenza ed il pagamento delle rette mensili dell'asilo nido, pubblico o privato, è del 19% fino ad un importo massimo di 632 euro a figlio
  • la detrazione delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, è del 19% fino ad un massimo di 717 euro
  • la detrazione sul canone di affitto per studenti fuori sede è del 19% fino ad un importo massimo di 2.633 euro (per gli anni di imposta 2017 e 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia, ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate)
Nota bene: sono escluse dalla detrazione l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Detraibilità spese mensa
Le spese sostenute per il servizio mensa sono detraibili, in quanto comprese tra quelle per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

Detraibilità spese universitarie
Per quanto riguarda le spese universitarie, anch'esse sono detraibili nella misura del 19% e riguardano:
  • corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali
  • corsi di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria
  • corsi tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Per l'anno di imposta 2017, il decreto è stato pubblicato lo scorso 17 marzo; i limiti sono i seguenti:
  • Area disciplinare Medica
    • Nord 3.700 euro
    • Centro 2.900 euro
    • Sud e isole 1.800 euro
  • Area disciplinare Sanitaria
    • Nord 2.600 euro
    • Centro 2.200 euro
    • Sud e isole 1.600 euro
  • Area disciplinare Scientifico - Tecnologica
    • Nord 3.500 euro
    • Centro 2.400 euro
    • Sud e isole 1.600 euro
  • Area disciplinare Umanistico - Sociale
    • Nord 2.800 euro
    • Centro 2.300 euro
    • Sud e isole 1.500 euro
  • Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di I e di II livello
    • Nord 3.700 euro
    • Centro 2.900 euro
    • Sud e isole 1.800 euro
Attenzione: se le spese sono state sostenute per i corsi di laurea svolti per mezzo di Università Telematiche, possono essere detratte al pari di quelle sostenute per la frequenza di altre università non statali, vale a dire il 19% entro il limite previsto dal decreto ministeriale sopra citato.

Documentazione necessaria per la detraibilità
Ai fini della detrazione la spesa può essere documentata:
  • mediante la ricevuta del bollettino postale
  • mediante la ricevuta del bonifico bancario
  • mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento, che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno ed i dati dello studente
Il documento deve essere intestato al soggetto destinatario del pagamento (scuola, università, ecc.) e deve riportare nella causale: l'indicazione del servizio pagato, la scuola di frequenza, il nome ed il cognome dello studente.


Per qualsiasi ulteriore chiarimento ... contattatemi!



Un caro saluto,



M.

Commenti

Post popolari in questo blog

Modello 730 Quadro B - Redditi dei fabbricati (prima parte)

Gran parte del carattere di ogni uomo può essere letto nella sua casa (J. Ruskin) Buon lunedì e bentornati nel mio blog! Oggi inizieremo una mini-serie di due puntate sul quadro B del modello 730, quello riguardante i redditi dei fabbricati. In questa prima puntata parleremo degli immobili di proprietà in cui il contribuente risiede, mentre mercoledì affronteremo il tema degli immobili dati in locazione. Una doverosa premessa va fatta sull'abitazione principale: in generale, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze; pertanto, il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia, è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. Diversamente, non sono dovute l'Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è stata pagata l'Irpef...

FOCUS: detraibilità delle spese sportive per ragazzi

Dividi una gara in tre parti: corri la prima con la testa, la seconda con la tua personalità, la terza col cuore. (M. Fanelli) Ciao a tutti e bentornati nel blog! Oggi parliamo della detraibilità delle spese che vengono sostenute dai genitori per le attività sportive dei propri figli ... buona lettura! Attraverso la dichiarazione dei redditi, è possibile portare in detrazione il 19% delle spese sostenute per le attività sportive svolte dai ragazzi, di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, presso associazioni ed impianti sportivi. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34/E/2008 ha chiarito che il requisito dell'età ricorre anche se sussiste per una sola parte del periodo di imposta; conseguentemente, la detrazione spetta anche per tutto l'anno in cui il ragazzo compie i 5 oppure i 18 anni. L'importo massimo detraibile è pari a 210 euro per ciascun ragazzo . Le strutture sportive che danno diritto alla detrazione sono: assoc...

Modello 730 Quadro E - interessi passivi su acquisto prima casa

Se pensi che a nessuno interessi che sei vivo, prova a saltare il pagamento di un paio di rate del mutuo (J. Belushi) Bentornati! Oggi ci soffermeremo sulla parte del quadro E dedicata alla detrazione degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2017 per i mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, a prescindere dalla scadenza della rata. Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente; pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare. In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari; in caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se...