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Modello 730 Quadro C - redditi da lavoro dipendente ed assimilati (prima parte)

Gli uomini sono tutti uguali, solo gli stipendi sono diversi
(B. Crncevic)


Bentornati nel mio blog!
Dopo la pausa pasquale, riprendiamo la trattazione dei quadri del modello 730/2018; in questo e nel prossimo articolo ci soffermeremo sul quadro C, riguardante i redditi da lavoro dipendente ed assimilati.

In questo quadro vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nell'anno 2017.
I dati da indicare nel quadro C vengono ricavati dalla Certificazione Unica 2018, rilasciata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (es.: il privato per il lavoratore domestico).
Se nel corso dell'anno il contribuente ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati, ed ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro solo i dati presenti nella Certificazione Unica rilasciata da quest'ultimo; diversamente, deve compilare tanti righi quante sono le Certificazioni ricevute.
Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d'imposta: il calcolo delle detrazioni eventualmente spettanti viene fatto da chi presta l'assistenza fiscale, tenendo conto oltre che del redditi di lavoro anche e soprattutto del reddito complessivo. 
La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare affatto, a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Quali sono i redditi di lavoro dipendente e assimilati?
In buona sostanza, sono i seguenti:
  • redditi di lavoro dipendente e di pensione
  • indennità e somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti (es.: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, malattia, maternità ed allattamento, donazione di sangue, congedo matrimoniale, ecc.)
  • indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato
  • trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione, maturati fino al 31/12/2006
  • compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili, in conformità a specifiche disposizioni normative
  • retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto
  • compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20%
  • somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione
  • indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata
  • remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica
  • assegni corrisposti ai ministri dei culti riconosciuti per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef  (quali sono? vi allego il link dell'articolo sulla destinazione dell'otto per mille)
  • compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente
  • compensi corrisposti a seguito di cariche come amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica
  • compensi per collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritti d'autore
  • compensi per partecipazioni a collegi e a commissioni

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i compensi percepiti per collaborazioni che rientrino:
  • nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell'ordinamento professionale, o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa
  • nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente
  • nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo e gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
  • rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall'artista o professionista al coniuge, ai figli, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, e agli ascendenti

Termina la prima parte dell'approfondimento sul quadro C del modello 730/2018.
Per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti dei temi qui trattati, non esitate a contattarmi!



Un caro saluto,


M.

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