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Modello 730 Quadro C - redditi da lavoro dipendente ed assimilati (seconda parte)

Verba volant, stipendio purent
(V., Twitter)


Bentornati!
Come anticipato nella scorsa puntata (qui il link all'articolo precedente (http://facciamodueconti.blogspot.it/2018/04/modello-730-quadro-c-redditi-da-lavoro.html), oggi termineremo la trattazione del quadro C del modello 730/2018: redditi da lavoro dipendente ed assimilati.
Sempre in questo quadro, ma in un'altra sezione (la sezione II per la precisione), vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali spetta una detrazione d'imposta non rapportata al periodo di lavoro.

In particolare, si tratta di:
  • assegni percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall'ex-coniuge; sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio (attenzione: se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà dell'importo;
  • assegni periodici comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (es.: assegni testamentari, alimentari, ecc. ecc.);
  • compensi ed indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempre che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale;
  • compensi corrisposti ai giudici tributari ed agli esperti del tribunale di sorveglianza;
  • indennità e assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive, nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
  • rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso;
  • compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria, svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Infine, nella sezione V (ultima all'interno del quadro C), va indicato il bonus introdotto dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 66/2014, meglio conosciuto come "Bonus Renzi".
Questo credito viene riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.
L'importo del bonus è pari a 960 euro, per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per i lavoratori rientrati in Italia; alla formazione del reddito complessivo non concorre l'ammontare delle somme erogate a titolo di TFR.
Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga, per una rata mensile di importo massimo pari a 80 euro.
Se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus Irpef, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'ammontare spettante nella presente dichiarazione.
Se dal calcolo effettuato da chi presta l'assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l'ammontare riconosciuto precedentemente dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti, viene recuperato con la dichiarazione dei redditi.


Per ulteriori approfondimenti, o richieste di chiarimenti, non esitate a contattarmi!



Un caro saluto,


M.

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