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Modello 730 Quadro E - spese sanitarie per persone con disabilità

Disabilità non significa inabilità,
significa semplicemente adattabilità
(C. Bradford)


Bentornati nel mio blog!
Oggi parleremo delle spese che vengono sostenute da (o per) persone con disabilità.

Ai fini delle imposte, sono considerate persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica, istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/1992, o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. ecc.
I grandi invalidi di guerra, rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 14 della Legge n. 915/1978, e le persone ad essi equiparate, sono considerate persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti della Commissione medica sopracitata: in questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti, quando sono stati concessi i benefici pensionistici.
Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Le spese sostenute che possono essere portate in detrazione, riguardano essenzialmente due categorie:
  • spese sanitarie per persone con disabilità
    • per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento
    • per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione
Per queste spese spetta la detrazione del 19% sull'intero importo.
  • spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità
    • motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità
    • autoveicoli, non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale, di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni
La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento all'acquisto di un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva, o prevalente, a beneficio della persona con disabilità. La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Riguardo ai non vedenti, è possibile portare in detrazione la spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida. La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto, ma con riferimento all'acquisto di un solo cane ed una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo in caso di perdita dell'animale. Anche in questo caso, la detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo.


Per ulteriori approfondimenti, non esitate a contattarmi!



Un caro saluto,


M.

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