Il mondo è di Dio, ma Dio lo ha lasciato in affitto ai coraggiosi
(Proverbio Arabo)
Buongiorno a tutti e bentornati nel blog!
So che vi avevo detto che le notizie riguardanti il quadro B del modello 730/2018 ve le avrei date in due puntate, ma ci sono novità troppo interessanti ... e che meritano un articolo speciale!
Difatti, a partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.
La nuova disciplina si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017, cioè se a tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione.
Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto;tuttavia, se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni, devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.
La nuova disciplina si applica sia nel caso in cui i contratti sono stati stipulati direttamente tra locatore e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengono soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare (anche attraverso la gestione di portali internet).
In conseguenza dell'introduzione di tale normativa, cambia la tassazione del canone di locazione dell'immobile concesso in locazione dal comodatario per periodi non superiori a 30 giorni: in tal caso, il reddito del canone di locazione è tassato in capo al comodatario come reddito diverso, e quindi va indicato dal comodatario nel quadro D.
Il proprietario dell'immobile indicherà nel quadro B la sola rendita catastale.
Inoltre, la nuova disciplina prevede che se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, i canoni di locazione sono assoggettati ad una ritenuta del 21%, ma solo se tali soggetti intervengono anche nel pagamento, incassando i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve; la ritenuta sarà effettuata nel momento in cui l'intermediario riverserà le somme al locatore.
Gli intermediari che effettuano la ritenuta sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori, mediante il rilascio della Certificazione Unica.
La ritenuta è applicata sull'importo del canone indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali, o caparre, o depositi cauzionali, in quanto si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo.
Attenzione: la ritenuta è a titolo di imposta se in dichiarazione dei redditi o all'atto della registrazione del contratto si opta per l'applicazione della cedolare secca, altrimenti è a titolo di acconto.
Per approfondimenti, non esitate a contattarmi!
Un caro saluto,
M.
Commenti
Posta un commento