Affittasi coscienza pulita, mai usata
(Anonimo su Twitter)
Buongiorno a tutti!
Come anticipato nell'articolo di lunedì
oggi troverete la seconda e ultima puntata dedicata al quadro B del modello 730: i redditi derivanti dagli immobili dati in locazione.
Per le abitazioni di proprietà concesse in locazione, è possibile scegliere il regime di tassazione definito cedolare secca sugli affitti, che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.
L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo; di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.
Tale regime spetta esclusivamente al locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, locate per finalità abitative.
La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un'aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.
Dal 2014 è prevista un'aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato, sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini. Quest'aliquota si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato, stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (vale a dire il 28 marzo 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
Comunque, l'opzione per il regime di cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto e produce effetti per l'intera durata, salva la possibilità di revoca; in caso di proroga, se si vuole continuare ad utilizzare questa opzione, occorre comunicarlo all'Agenzia delle entrate.
L'opzione viene espressa nella dichiarazione dei redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi: in tal caso, l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.
Per ulteriori chiarimenti, contattatemi!
Un caro saluto,
M.
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