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FOCUS: somme per premi di risultato e welfare aziendale

Il premio di gran lunga migliore che la vita possa dare, 
è la possibilità di gettarsi a capofitto
su un lavoro che merita di essere fatto
(T. Roosevelt)


Bentornati!
Oggi voglio soffermarmi con voi su una specifica voce che, mi auguro per voi, può essere presente nella Certificazione Unica e, conseguentemente, dovrà essere inserita nel vostro dichiarativo (modello 730 o dichiarazione dei redditi): le somme eventualmente ricevute dal proprio datore di lavoro come premio di risultato su quanto svolto nell'anno 2017.
Questa casistica riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, che nell'anno 2017 hanno percepito compensi per premi di risultato, oppure somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa, a condizione che nell'anno 2016 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente per un importo non superiore a 80.000 euro.

Dovete sapere che dall'anno di imposta 2016 è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali, derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali, i cui limiti a partire dall'anno di imposta 2017 sono d'importo complessivamente non superiore a 3.000 euro, innalzabile sino a 4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24/04/2017; per i contratti stipulati successivamente a tale data, l'importo massimo su cui applicare la tassazione agevolata torna ad essere 3.000 euro.

Tale sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:
  • sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell'impresa (in tal caso sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 10%);
  • sotto forma di benefit (a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello), intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale; i benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione, entro i limiti dell'importo del premio agevolabile;
  • sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato, o servizi di trasporto ferroviario di persone (a scelta del lavoratore); il valore di tali benefit è assoggettato ad imposizione ordinaria.
In generale, l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta, tranne nei casi di espressa rinuncia (forma scritta) da parte del lavoratore, oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore.

Probabilmente, possono verificarsi le seguenti situazioni particolari:
  1. Il contribuente ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modello di Certificazione Unica, tutti non conguagliati (oppure è in possesso di modelli di C.U. non conguagliati e altri conguagliati). In buona sostanza, il contribuente potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto: in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie Certificazioni Uniche in possesso, in modo da assoggettare a tassazione ordinaria l'ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite.
  2. Il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro, ed è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica, ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a tassazione agevolata, in mancanza dei requisiti previsti: in tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti.
Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto d'imposta, se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:
  • avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato, ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva;
  • avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2016 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro).
Attenzione: si può fruire del regime agevolato previsto per le somme percepite per premi di risultato, solo se sono stati stipulati contratti collettivi di secondo livello che, entro trenta giorni dalla stipula, sono stati depositati telematicamente presso la competente Direzione territoriale del lavoro.


Per ulteriori approfondimenti, contattatemi:



Un caro saluto,



M.

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