Se pensi che a nessuno interessi che sei vivo,
prova a saltare il pagamento di un paio di rate del mutuo
prova a saltare il pagamento di un paio di rate del mutuo
(J. Belushi)
Bentornati!
Oggi ci soffermeremo sulla parte del quadro E dedicata alla detrazione degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2017 per i mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, a prescindere dalla scadenza della rata.
Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente; pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare.
In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari; in caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro ed è dovuta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo.
Se l'immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga entro due anni dall'acquisto.
Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro un anno dal rilascio dell'immobile, quest'ultimo sia adibito ad abitazione principale.
Nel caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.
Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo di imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli oneri passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata, a titolo di onere rimborsato.
Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992, per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale, eccezion fatta per i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili, e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale
- gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili
Attenzione!
Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto.
Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione, riguardano le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo; più nel dettaglio: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, la penalità per estinzione anticipata del mutuo, ecc. ecc.
Per ulteriori chiarimenti, non esitate a contattarmi!
Un caro saluto,
M.
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