Il denaro accumulato o ci serve o ci governa
(Orazio)
Ciao a tutti e bentornati sul mio blog!
Per qualche "puntata" ci soffermeremo sul quadro E, dove vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2017, che danno diritto a una detrazione d'imposta o ad una deduzione dal reddito.
Difatti, il contribuente ha la possibilità di ammortizzare una parte delle spese sostenute e, come vedrete oggi ed in seguito, i costi che si possono computare sono parecchi!
Il Quadro E è suddiviso nelle seguenti sezioni:
- Sezione I - spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% o del 26%
- Sezione II - spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo
- Sezione III
- A - spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche
- B - dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione
- C - detrazione d'imposta del 50% per l'acquisto di mobili, per l'arredo di immobili e IVA per acquisto abitazione classe A o B
- Sezione IV - spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di risparmio energetico
- Sezione V - dati per fruire delle detrazioni d'imposta per canoni di locazione
- Sezione VI - dati per fruire di altre detrazioni d'imposta
Ma che cosa distingue la detrazione della deduzione?
DETRAZIONE. Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare: in questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (es.: 19% per le spese sanitarie, 50% per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc. ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.
DEDUZIONE. Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti no profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta: in questo caso si parla di deduzioni.
Spese sostenute per familiari a carico
Alcuni oneri e spese (es.: le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali, ecc. ecc.) danno diritto alla detrazione o alla deduzione, anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico. In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto. Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico; in quest'ultima ipotesi, le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50% devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico. Per i contributi ed i premi versati alle forme pensionistiche, complementari ed individuali, e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte non dedotta da questi ultimi.
Spese sostenute per familiari non a carico affetti da patologie esenti
Le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico.
Spese sostenute dagli eredi
Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta, oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo, per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.
La parte introduttiva al Quadro E è terminata; per qualsiasi richiesta di chiarimento e/o integrazione, non esitate a contattarmi!
Un caro saluto,
M.
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